Con il termine indagini difensive si intendono tutte le attività di investigazione svolte dal difensore per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite dal codice di procedura penale.
Nello specifico, il difensore ha la facoltà di svolgere attività di indagine a favore del proprio cliente e, nel fare ciò, ha la possibilità di richiedere l’ausilio di investigatori specializzati. L’attività dell’investigatore, in particolare, si concretizza in una serie di atti (siano essi tipici o atipici) consistenti nella ricerca di fonti e mezzi di prova a favore dell’indagato/imputato.
Gli atti tipici includono i colloqui non documentati, mediante i quali il difensore sonda la conoscenza delle circostanze utili alla difesa della persona che sarà sentita o della quale verranno ricevute le dichiarazioni (art 391 bis, comma 1 c.p.p.) e l’accesso ai luoghi (art 391 sexies e septies c.p.p.).
Tra gli atti atipici si fanno invece rientrare la ricerca di cose o persone; le registrazioni magnetofoniche in luoghi pubblici; le conversazioni informali e, più in generale, le tracce o qualunque altro elemento utile alle indagini.
Per indagini o investigazioni difensive penali si intendono tutte quelle attività di investigazione e di indagine che il difensore può svolgere da solo o insieme ad un investigatore privato autorizzato per ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito, in parallelo rispetto a quelle effettuate dalla Procura della Repubblica tramite la Polizia Giudiziaria. Attraverso queste quindi si raccolgono prove da far valere nel contesto del procedimento penale.
Al contrario di quanto si possa pensare, le indagini difensive non intervengono solo per difendersi nel corso di un procedimento penale ma anche in altri momenti: ad esempio in via preventiva “per l’eventualità che si instauri un procedimento penale” cioè prima che si instauri il procedimento penale (art 391-nonies c.p.p) oppure dopo la fine del processo per chiedere la revisione della sentenza passata in giudicato, a causa della scoperta di nuovi elementi probatori che, se valutati dal giudice, potrebbero capovolgere la precedente statuizione.
Se il professionista può dunque attivarsi per ricercare fonti di prova favorevoli al proprio cliente già a partire dalle fasi iniziali del procedimento penale e/o quindi prima che questo abbia inizio, come stabilisce l’art. 391-nonies c.p.p., ciò significa che le indagini difensive possono essere effettuate in tutte le fasi del procedimento, anche quando non esiste ancora un procedimento.